Statuto

Articolo 1 – Costituzione e finalità

È costituita l’Associazione Psicologia Psicoterapia “Il Conventino” (d’ora in poi: Associazione), con sede in Bergamo, via Gavazzeni n.9. Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo

L’associazione svolge la sua attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria. L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

  1. L’Associazione intende favorire la testimonianza cristiana della carità favorendo l’incontro degli intendimenti caritativi e sociali della comunità cattolica con gli orientamenti scientifici e terapeutici della comunità scientifica al fine di proporre un servizio qualificato e coerente per la popolazione del territorio bergamasco, in specie, e comunque lombardo in genere. L’Associazione trae i suoi orientamenti dalla tradizione cristiana cattolica che fa riferimento alla Diocesi di Bergamo nella testimonianza della carità, con particolare attenzione alla vicinanza alle persone sofferenti, in disagio e in difficoltà nel campo delle situazioni che intersecano l’attività, la ricerca e l’applicazione delle scienze e delle discipline mediche e terapeutiche nonché delle scienze umane, soprattutto quelle nei campi della psicologia, della psicoterapia, della sociologia e dell’orientamento pedagogico ed educativo. L’Associazione, in conformità alla propria ispirazione cristiana, intende rappresentare una concreta attuazione dell’impegno pastorale cattolico a favore della popolazione in sintonia con il Magistero della Chiesa universale e italiana e secondo le direttive diocesane, alle quali conformerà la propria concreta attività.
  2. L’Associazione in particolare si prefigge di promuovere studi e attività di servizio sociale a carattere medico, psicologico, psicoterapeutico, psicopedagogico e religioso per la prevenzione e il benessere della persona, della famiglia e delle relazioni umane, per la soluzione dei problemi della famiglia, della coppia e dei singoli, con particolare riferimento ai minori, secondo gli orientamenti del Magistero della Chiesa Cattolica e della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989 e per la promozione della cultura della solidarietà e della giustizia sociale.
  3. Al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, l’Associazione potrà gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili, sia immobili, sti-pulare contratti, accordi, collegarsi ad altre associazioni o fondazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse, o anche partecipando alle stesse o, ancora, contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione. L’Associazione potrà inoltre fondare e gestire centri pluridisciplinari nell’ambito psico-sociale, psicodiagnostico, psicoterapeutico e di orientamento scolastico e professionale, avvalendosi di professionisti, regolarmente iscritti agli albi di appartenenza quali, a titolo esemplificativo: medici, psichiatri, psicologi, pedagogisti, avvocati, assistenti sociali, educatori e ministri di culto. L’Associazione potrà, altresì, contribuire al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali impegnate in settori e con finalità e ispirazione analoghi a quelli dell’Associazione, divenendone socia, ed avvalendosi dei servizi dalle stesse resi. L’Associazione potrà collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l’ispirazione e le finalità.
  4. L’associazione per raggiungere il suo scopo si propone di:

a) Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona, della coppia, della famiglia e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, cura.

b) Promuovere studi, ricerche ed attività di servizio sociale a carattere psicologico, pedagogico e medico.

c) Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all’interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.

d) Promuovere le condizioni affinché si favorisca l’esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

e) Promuovere solidarietà umana attraverso le buone pratiche delle relazioni sociali.

f) Sostenere la famiglia durante il ciclo di vita.

g) Sostenere le relazioni genitoriali e lo sviluppo dell’infanzia nei processi educativi.

Articolo 3 – Attività

L’Associazione, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

Più in particolare l’Associazione si propone di:

a) realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione e cura. Tali programmi sono rivolti alle persone ed alla collettività, alle strutture pubbliche e del privato sociale. condotti da professionisti accreditati;

b) con tali programmi consentire la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione e cura;

c) realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico esistenziale individuale e sociale;

d) promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l’utilizzo, la standardizzazione, la verifica e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: tests, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo, volti all’indagine, valutazione e verifica dell’esistenza di fattori favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita;

e) promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica;

f) collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità e che ne condividono l’ispirazione.

3. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse e strumentali alle finalità istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 – Formazione

  1. L’Associazione cura la formazione delle persone presenti negli organi associativi sulle implicazioni etiche derivanti dalla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, con riferimento ai contenuti del Magistero della Chiesa.
  2. L’Associazione cura inoltre la formazione degli specialisti operanti al suo interno secondo parametri di ricerca che essa stessa proporrà e con percorsi scientifici in linea con la migliore ricerca del momento secondo criteri sicuri e accreditati presso le competenti autorità scientifiche, civili e religiose.
  3. La formazione è svolta anche in collaborazione con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca sia di ispirazione cristiana, sia di altra ispirazione.

Articolo 5 – Soci

1. Sono considerati soci:

a) le persone fisiche, che ne condividono gli scopi;

b) le parrocchie o altri enti ecclesiastici nonché le associazioni di famiglie e qualsiasi altro ente (associazione, fondazione, cooperativa sociale, organismo di volontariato, istituti scientifici e culturali, ecc.), che perseguono scopi analoghi a quelli dell’Associazione e ne condividono le finalità e gli obiettivi, contribuendo alla sua attività, la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 6.

2. Ciascun socio, persona fisica ed ente, in persona del legale rappresentante o di persona da questi delegata, ha diritto di voto, senza regime preferenziale di categoria di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione ed il numero dei soci è illimitato.

3. I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri e sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. I soggetti di cui all’art. 5, ove intendano divenire soci dell’Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, nella quale devono dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Per gli enti, alla domanda devono essere allegate copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto aspirante socio e l’atto di nomina del legale rappresentante.
  2. L’ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel libro dei soci.
  3. I soci, ivi compresi i fondatori, cessano di appartenere all’Associazione:

a) per recesso;

b) per decadenza, dichiarata dall’Assemblea, a seguito del mancato versamento della quota per l’esercizio sociale in corso, ove non vi adempissero entro 30 giorni dal ricevimento di una diffida adottata dal Consiglio Direttivo;

c) per estinzione dell’ente;

d) per esclusione decretata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, consistenti in comportamenti contrastanti con gli scopi statutari o in persistenti violazioni degli obblighi statutari. L’Assemblea decide, nel rispetto del principio del contraddittorio, con decisione definitiva e inappellabile.

Articolo 7 – Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;

b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

d) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.

2. I soci sono obbligati:

a) ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a versare la quota associativa ordinaria annuale, nonché l’eventuale quota straordinaria;

c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

3. Le quote associative sono deliberate dall’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio preventivo. La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, e deve essere versata entro la data di convocazione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

4. In caso di spese impreviste e urgenti o per far fronte a situazioni di deficit economico-finanziario, i soci possono essere chiamati a versare quote associative straordinarie deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Patrimonio e Risorse Finanziarie

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) da beni di sua proprietà;

b) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

c) da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento delle finalità statutarie.

2. L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:

a) quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dai soci e contributi volontari degli stessi a titolo di autofinanziamento;

b) contributi da privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;

f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive sia organiche, sia marginali;

h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

i) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento delle attività istituzionali;

l) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad un incremento del patrimonio.

Articolo 9 – Organi

1. Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei conti;

e) il Comitato Scientifico.

2. Gli Organi sociali elettivi hanno la durata di 3 (tre) anni e i titolari delle relative cariche possono essere riconfermati.

3. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio della funzione.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione, in regola con il versamento delle quote ordinarie.

2. Ogni Parrocchia socia è rappresentata dal Parroco pro-tempore o da un suo delegato. Gli altri soci sono presenti in Assemblea, con il proprio rappresentante legale o suo delegato. Gli eventuali delegati dei Parroci o dei legali rappresentanti degli altri enti svolgeranno la propria funzione per un periodo di tre anni, salvo revoca anticipata della delega disposta dai predetti parroci e legali rappresentanti, e potranno essere riconfermati alla scadenza con il conferimento di una nuova delega scritta.

3. Ogni socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo allo stesso una delega scritta, limitata alla sola seduta già convocata, da indicarsi nella delega stessa, che dovrà essere consegnata al Presidente e allegata al verbale della riunione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

4. Partecipa in ogni caso all’Assemblea, con solo voto consultivo, il consulente ecclesiastico.

5. L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente.

6. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, ossia i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto, ma solo la facoltà di parola.

7. L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.

8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci: in tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

9. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza di presenti.

10. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

a) l’approvazione degli indirizzi, del programma e del preventivo economico per l’anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;

b) l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente;

c) l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del regolamento dell’attività e delle sue modifiche;

d) l’istituzione di altre sedi staccate, ove ciò sia possibile a norma delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, ovvero di altre attività nell’ambito degli scopi istituzionali di cui all’art. 1 e l’approvazione dei relativi regolamenti;

e) l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

f) l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

g) la ratifica dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) la determinazione della quota associativa ordinaria e eventualmente di quella straordinaria a carico dei soci;

i) l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

j) la deliberazione dell’esclusione e la dichiarazione di decadenza dei soci, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello statuto;

k) la nomina del Comitato scientifico e del suo Direttore, previa approvazione dell’Ordinario della Diocesi di Bergamo e su proposta del Consiglio Direttivo;

l) l’approvazione di regolamenti per l’attività dell’Associazione.

11. L’Assemblea straordinaria viene convocata, con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria, per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento dell’Associazione, nomina del o dei liquidatore/i e devoluzione del patrimonio residuo. Per tali deliberazioni sono richieste le maggioranze indicate dall’articolo 21 Cod.Civ.

12. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto dall’Assemblea stessa. Il libro verbale delle riunioni dell’Assemblea dei soci è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

13. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea, su designazione dei soci. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il consulente ecclesiastico.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

4. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo è conservato presso la sede dell’Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

6. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di novembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività ed autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

f) nominare il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo; la carica di Tesoriere cessa alla scadenza del Consiglio Direttivo;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;

i) assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione continuata e coordinata o occasionale necessarie a integrazione dell’attività volontaria e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

j) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;

k) redigere e aggiornare il regolamento dell’attività, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;

l) redigere regolamenti per lo svolgimento delle attività dell’Associazione qualora sia ritenuto opportuno e comunque redigere il regolamento in cui si preveda la costituzione e la gestione del Comitato Scientifico; proporre all’assemblea la nomina dei componenti del Comitato stesso, nonché quella del suo Direttore.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare le attività di amministrazione ordinaria, fissandone i limiti, al Presidente dell’Associazione o a singoli consiglieri.

8. Il consigliere cessato anticipatamente dalla carica, per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza, da altra persona eletta dall’Assemblea dei soci a ciò appositamente convocata entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza delle dimissioni o dell’evento che ha comportato la cessazione della carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9. Nel caso di dimissioni di più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo decade. L’Assemblea è convocata dal Presidente uscente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della decadenza per l’elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari ordinari sino a nomina del nuovo.

Articolo 12 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo elabora e propone all’Assemblea dei soci un regolamento che prevede la costituzione e la gestione di un Comitato Scientifico che accompagni, verifichi e indirizzi dal punto di vista scientifico, terapeutico, formativo e di orientamento l’attività dell’Associazione. Tale Comitato sia in linea con gli orientamenti ideali dell’Associazione e mantenga in costante aggiornamento culturale e scientifico le sue attività.

Il Comitato Scientifico e il suo Direttore sarà comunque nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Ordinario della Diocesi di Bergamo.

Articolo 13 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti il Consiglio stesso a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso;

c) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l’Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;

d) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; e) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; f) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 3. In caso di assenza o di impedimento o di improvvisa vacanza della carica di Presidente e fino alla sua nomina, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo, dallo stesso Vice Presidente convocato.

Articolo 14 – Collegio dei revisori dei conti

  1. L’Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei conti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti tra i non soci, di cui almeno il Presidente scelto o tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall’art.2397 Cod.Civ., oppure fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall’art.1 del Decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2004 n.320.
  2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere deliberate dall’Assemblea a ciò appositamente convocata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dalla conoscenza dell’evento che ha determinato la cessazione della carica. I componenti cosi nominati scadono con gli altri componenti.
  3. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i suoi componenti; resta in carica fino alla scadenza del Collegio.
  4. I Revisori hanno potere ispettivo su tutta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione. Essi, collegialmente, eseguono ogni anno un completo riscontro della gestione; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, ove previste per legge ed effettuano verifiche di cassa; esprimono il parere del Collegio mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, da allegare agli stessi e da presentare all’Assemblea, in occasione della loro approvazione.
  5. I Revisori possono partecipare, e se richiesti ne hanno l’obbligo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, in occasione della predisposizione e approvazione dei bilanci.

Articolo 15 – Bilanci

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea rispettivamente entro il 30 novembre e 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all’Assemblea.
  2. L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  4. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo i casi imposti o consentiti dalla legge.
  5. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede sociale dell’Associazione, dove potranno essere liberamente consultati dai soci, previa richiesta al Presidente.

Articolo 16 – Consulente ecclesiastico

L’Associazione ha un consulente ecclesiastico nominato dal Vescovo di Bergamo che accompagna l’attività dell’Associazione e cura che essa operi secondo gli orientamenti della Diocesi di Bergamo. Egli resta in carica per tempo del mandato del Consiglio, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso e provvede alla proposta di itinerari formativi e di accompagnamento spirituale sia degli operatori, sia dei beneficiari dell’Associazione.

Articolo 17 – Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell’associazione

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere proposte all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione ovvero la sua estinzione per una delle cause previste dall’art. 27 cod. civ. è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta si procederà alla nomina dei liquidatori.
  3. Il patrimonio residuo sarà devoluto alla Diocesi di Bergamo.

Articolo 18 – Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice civile, nonché alla normativa sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 19 – Pubblicità

  1. Il presente statuto nonché l’eventuale regolamento dell’attività o gli eventuali altri regolamenti approvati dall’Assemblea, saranno esposti in copia affissa a un albo degli avvisi, predisposto presso la sede legale. I soci possono chiederne copia personale.